martedì, Aprile 16, 2024
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Costituzione: Principi fondamentali (art.1/12)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Principi fondamentali

 

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta

del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

 

PROMULGA

 

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

Articolo 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani hanno scelto a maggioranza, votando in un referendum, che l’Italia non fosse più una monarchia, con a capo un re, ma una Repubblica. Questa Repubblica è democratica (e non oligarchica, dove comandano pochi), cioè il potere di comando (sovranità) è attribuito originariamente (appartiene) al popolo, che lo esercita direttamente (vedi art. 75 sul referendum) o indirettamente (vedi artt. 48, 60, 61, 122, sulle elezioni del Parlamento e dei Consigli regionali, provinciali e comunali). Il popolo è formato dai cittadini, termine che, a partire dalla Rivoluzione francese, ha sostituito quello di sudditi, che aveva il significato di sottoposti al potere del re e dei nobili. Il lavoro è visto come fondamento della vita democratica, come diritto che rende l’uomo pienamente “cittadino”.

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Si riafferma che esistono diritti dell’uomo (come il diritto alla vita, all’onore, all’espressione del proprio pensiero, a formarsi una propria famiglia ecc.) che non vengono concessi dallo stato, ma sono da ritenere originari. Nello stesso tempo, si considera che l’uomo non è mai vissuto da solo e che, fra l’individuo e lo stato, esistono innumerevoli formazioni sociali (le famiglie, i partiti, le chiese ecc.), espressione di questi diritti inviolabili. Proprio perché l’uomo è un essere sociale, però, accanto ai diritti sono richiamati anche i doveri di solidarietà (come il partecipare alle scelte comuni mediante le elezioni, prestare il servizio militare, pagare le imposte e così via: artt. 48, 52, 53 ecc.).

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La prima proposizione (comma) afferma l’uguaglianza formale, come pari dignità e uguaglianza di fronte alla legge. Il ricordo ancora vivo delle discriminazioni razziali (contro gli ebrei) e del trattamento degli avversari politici nel precedente regime fascista ha portato a specificare le diversità che non possono più essere messe alla base di discriminazioni fra i cittadini. C’è voluto del tempo, però, per cercare di adeguare le leggi a questo principio (si pensi, per esempio, al fatto che, fino al 1968, il Codice penale puniva l’adulterio solo della moglie; fino al 1975, il marito era considerato superiore alla moglie ed esistevano la potestà maritale, ossia l’autorità del marito sulla moglie, e la patria potestà). La seconda parte fa carico alla Repubblica di interventi per raggiungere l’uguaglianza sostanziale (come possono essere uguali due cittadini di cui uno ha studiato e l’altro è analfabeta; uno ha i mezzi per curarsi e l’altro no; uno è disoccupato e l’altro possiede ingenti capitali?). Sono in questo modo poste le premesse costituzionali per lo stato sociale.

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita’ e la propria scelta, un’attivita’ o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa’.

Il riconoscimento del diritto al lavoro non significa che ogni cittadino debba aspettarsi  che lo stato gli trovi un lavoro, ma invece che non si può impedire di lavorare (non contrastano con questoprincipio le norme che, a difesa della collettività, impongono esami e licenze per svolgere un certo lavoro) e che devono esserci degli interventi a favore dell’occupazione. Essi riguarderanno le norme sul collocamento, l’assunzione obbligatoria di invalidi, i lavori pubblici, i finanziamenti alle imprese e altre misure di politica economica. Quanto al dovere di lavorare, non si vuole imporre una scelta, ma invitare i cittadini a contribuire al benessere generale o con un’attività economica (manuale o intellettuale, dipendente o autonoma) o svolgendo una funzione avente valore sociale e/o culturale (il religioso, la madre di famiglia, l’artista ecc.).

Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu’ ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Mentre si riconosce che l’Italia non è uno stato federale, ma unitario e indivisibile, si affermano due principi che perseguono un modello diverso da quello dello stato centralizzato, prevalente fino alla proclamazione della Repubblica. Il primo è il decentramento, in base al quale l’amministrazione pubblica è affidata anche a organi periferici dello stato (come il provveditorato agli studi, l’intendenza di finanza ecc.); il secondo è quello dell’autonomia, in base alla quale devono esistere enti pubblici, distinti
dallo stato, che amministrano parti del territorio e le popolazioni che vi abitano (comuni, province, regioni: vedi artt. 114-133).

Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

L’uguaglianza, affermata nell’art. 3, diventa qui riconoscimento che vi sono cittadini che hanno lingua, cultura, tradizioni, costumi diversi da quelli della maggioranza. La tutela di queste minoranze (in particolare di lingua francese in Valle d’Aosta e di lingua tedesca e ladina nel Trentino-Alto Adige, ma anche greci, albanesi, slavi) ha trovato applicazione nelle leggi delle regioni a Statuto speciale e in altre leggi che consentono l’uso di una lingua diversa dall’italiano e favoriscono il mantenimento della cultura (per esempio, istituendo scuole particolari).

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Lo stato riconosce nel suo territorio la sovranità, cioè un potere di comando, della Chiesa cattolica, ma limitato all’ambito spirituale. I Patti Lateranensi (dal nome del palazzo romano in cui furono siglati) comprendono un trattato e un concordato fra la Santa sede e lo stato italiano e sono stati sottoscritti nel 1929. Modifiche sono state apportate con l’accordo del 1984.

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Insieme alla libertà di culto (art. 19), si afferma la libertà delle varie confessioni religiose
(cioè delle diverse organizzazioni di fedeli) e si affida alla legge la regolamentazione dei rapporti con lo stato, sempre sulla base di intese. Nel 1929, grazie al concordato con la Chiesa cattolica, veniva emanata una legge sull’esercizio dei culti ammessi nello stato. Dal 1984 al 1989, varie intese con valdesi, comunità ebraiche, avventisti, assemblee di Dio sono state trasformate in legge, limitando la discriminazione a favore della Chiesa cattolica.

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

L’articolo impegna lo stato a essere parte attiva nello sviluppo della cultura (ogni occasione di elevazione della società attraverso la conoscenza e gli studi) e della ricerca scientifica (come fatto culturale, ma soprattutto come fatto economico, legato alle tecnologie produttive). Esiste attualmente un Ministero della pubblica istruzione (2008), dell’università e della ricerca. Anche per la tutela del paesaggio (bellezze naturali, parchi, giardini ecc.) e del patrimonio storico e artistico (musei, biblioteche, pinacoteche, palazzi di interesse storico ecc.) sono stati istituiti il Ministero dell’Ambiente e quello per i Beni e le Attività culturali. Vedi anche l’art. 33.

Articolo 10

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero e’ regolata dalla legge in conformita’ delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle liberta’ democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non e’ ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l’articolo unico) che l’ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.

Con il primo comma si prende atto che esiste un insieme di norme che regolano i rapporti fra gli stati (diritto internazionale) e che, di queste, quelle che derivano da consuetudini (diritto internazionale generalmente riconosciuto; vi è anche il diritto internazionale che deriva dai trattati, i quali diventano diritto interno con l’ordine di esecuzione) si trasformano automaticamente in diritto interno (si pensi all’immunità degli ambasciatori). Negli altri commi ci si riferisce alla condizione dello straniero, che gode dei diritti inviolabili. Per altri diritti, si applica il principio di reciprocità (permettiamo allo straniero di svolgere una certa professione se è consentito altrettanto, nel suo paese, a un cittadino italiano). Accordiamo, però, asilo (e non lo rimandiamo al suo paese) a chi sia perseguitato per motivi politici o sia impedito di esercitare diritti di libertà (di stampa, di circolazione ecc.).

Articolo 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta’ degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita’ con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita’ necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L’Italia era da pochi anni uscita da una guerra disastrosa e la volontà di pace si traduce in questa dichiarazione di principio, che limita la guerra soltanto ai casi di difesa del proprio territorio e dei propri cittadini. Riconoscendo che la pace può essere favorita da iniziative di cooperazione internazionale, si riconosce la possibilità di limitazioni alla propria sovranità, come si verificherà con l’adesione all’Onu, alla Comunità europea e ad altre organizzazioni internazionali.

Articolo 12

La bandiera della Repubblica e’ il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Introdotto nel 1797 dalla Repubblica cispadana, il tricolore venne assunto come bandiera nazionale dal Regno d’Italia, con al centro lo stemma della casa Savoia. Con la Repubblica, lo stemma è stato tolto, mentre si è mantenuto – sostituito dallo stemma delle quattro Repubbliche marinare – nella bandiera della marina, sia mercantile sia militare.

 

 

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